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Sez. 5, Sentenza n. 42155 del 22/09/2011 Cc. (dep. 16/11/2011) Rv. 251697 - 01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Modifica in senso peggiorativo della qualificazione giuridica dell'imputazione riferita dalle fonti ufficiali - Integrazione del delitto di diffamazione.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251697-01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA

Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che nell'articolo a propria firma modifichi in senso peggiorativo il contenuto dell'accusa contestata - consistente nell'aver compiuto atti sessuali a pagamento con una minorenne (art. 600 bis, comma secondo cod. pen.) - attribuendo al soggetto passivo il ruolo di sfruttatore della prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, cod. pen.), non sussistendo la verità della notizia; né la condotta diffamatoria può ritenersi esclusa in virtù dell'omogeneità dell'addebito, considerato che la fattispecie di sfruttamento della prostituzione minorile è oggettivamente diversa e ben più grave di quella effettivamente contestata, come evidenziato dalla difformità del trattamento sanzionatorio disposto per ciascuna delle due ipotesi delittuose.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)