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Sez. 5, Sentenza n. 40415 del 19/05/2004 Ud. (dep. 15/10/2004) Rv. 231002 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Esimente del diritto di cronaca - Limite della verità del fatto - Contenuto - Riscontro del fatto narrato nella realtà obiettiva - Necessità - Fattispecie: pubblicazione di notizia non vera.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231002-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio, anche putativo, del diritto di cronaca richiede il rispetto del limite costituito dalla verità del fatto narrato, il quale deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, nel senso che si deve trattare di fatti e situazioni effettivamente accaduti nella realtà, e che il giornalista non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, con adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione, posto che egli si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica e che al diritto-dovere di informare corrisponde il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati.Ne consegue che, allorché la notizia pubblicata non sia vera, non sussiste l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)