Sez. 1, Sentenza n. 1614 del 28/01/2015 (Rv. 633980 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Requisiti - Legge reg. Abruzzo n. 23 del 2009 - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 117 Cost. - Applicabilità - Esclusione - Principio di continuità - Legge n. 443 del 1985 - Applicabilità.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
L'artigianato è diventato materia di esclusiva competenza regionale solo a seguito della riforma del titolo V della Costituzione e della conseguente modifica dell'art. 117 Cost. intervenute con legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (in vigore dall'8 novembre 2001). Pertanto, poiché, per il principio di continuità, le norme statali emanate in conformità al precedente quadro costituzionale rimangono vigenti fin quando le regioni, dotate di competenza esclusiva, non abbiano provveduto a sostituirle, fino all'entrata in vigore della legge reg. Abruzzo 30 ottobre 2009, n. 23, contenente una nuova disciplina organica della materia, i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane nella Regione Abruzzo devono essere valutati alla luce dei criteri dettati dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, vigente "ratione temporis".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 art. 3, Legge Reg. Abruzzi 30/10/2009 num. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)