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Sez. 1, Sentenza n. 5980 del 18/03/2005 (Rv. 580628 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Imprese di gestione di "stabilimenti balneari" - Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Preclusioni - Art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580628-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

Al fine di escludere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane delle imprese che gestiscono "stabilimenti balneari" non può trarsi argomento dall'art 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, che le annovera tra quelle "turistiche" tenute ad iscriversi in una sezione speciale del registro degli esercenti il commercio ricomprese, ai fini assistenziali e previdenziali, tra quelle "commerciali" (art. 49, primo comma, lett.d, legge 9 marzo 1989, n.88). La legittimità dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane deve, infatti, essere verificata (solo) alla stregua dei criteri dettati dalla legge n. 443 del 1985, i quali consentono l'iscrizione anche alle imprese che esercitano, oltre quelle artigianali, attività tipicamente "commerciali" (come la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) purché esse "siano solamente strumentali ed accessorie" (art. 3, primo comma).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 135 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)