Sez. 5, Sentenza n. 4310 del 04/03/2015 (Rv. 634909 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tempestività dell'appello - Art. 327 cod. proc. civ. nel testo applicabile "ratione temporis" - Modalità di calcolo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ai fini del riscontro della tempestività dell'appello, al termine di un anno previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis"), richiamato in relazione al processo tributario, dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, primo comma, cod. proc. civ. e 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 155 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)