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Sez. U, Ordinanza n. 23200 del 03/11/2009 (Rv. 609993 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia - Esame da parte del giudice di merito, ai fini della motivazione sulla rilevanza della questione pregiudiziale, anche della giurisdizione del giudice adito - Effetto preclusivo alla proposizione del regolamento preventivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609993-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui, nel sollevare, con ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il giudice abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale questione, anche il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)