Sez. U, Sentenza n. 8745 del 26/06/2001 (Rv. 547764 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia - Esame da parte del giudice di merito, ai fini della motivazione sulla rilevanza della questione pregiudiziale, anche della giurisdizione del giudice adito - Effetto preclusivo alla proposizione del regolamento preventivo - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice, nel sollevare, con ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale questione, anche il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 13/03/1958 num. 204 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)