Sez. 3, Sentenza n. 489 del 22/01/1979 (Rv. 396607 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITA DI RIPARAZIONI) - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - RESPONSABILITA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITA DI RIPARAZIONI) - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - RESPONSABILITA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nessuna responsabilita e configurabile a carico del locatore per inadempimento dell'Obbligo di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere la cosa in buono stato locativo, qualora il locatore stesso non abbia avuto conoscenza di tale necessita, ne comunicazione da parte del conduttore, tenutovi a norma dell'art 1577 cod civ. (Conf 4537/76, mass n 383257).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)