Sez. 1, Sentenza n. 15184 del 24/11/2000 (Rv. 542124 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Mancata richiesta di rinnovo entro il sessantunesimo giorno dall'entrata in vigore della legge n. 40/1998 - Conseguenze - Espulsione amministrativa.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
L'espulsione amministrativa dello straniero a norma dell'articolo 11, comma secondo lett. b), ult. parte della legge n. 40 del 1998, riprodotto nell'articolo 13, comma secondo, lett. b), ult. parte del D.Lgs.n. 286 del 1998 può essere disposta dal Prefetto a partire dal sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della predetta legge senza che lo straniero medesimo abbia provveduto a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto anteriormente a tale data (27 marzo 1998).
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1998 num. 40 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)