Sez. 1, Sentenza n. 6374 del 23/06/1999 (Rv. 529245 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Richiesta di rinnovo non tempestiva - Espulsione dello straniero - Automaticità della sanzione - Esclusione - Presupposti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 40 del 1998, in caso di ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, l'espulsione dello straniero non è automatica, ma consegue solo all'esame ed all'eventuale rifiuto della richiesta ex art. 5, quinto comma, della predetta legge, nella ricorrenza della situazione, ivi prevista, di sopravvenuta mancanza di requisiti per il soggiorno, della quale detto ritardo può costituire indice rivelatore.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1998 num. 40 art. 5 com. 5, Legge 03/06/1998 num. 40 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)