Sez. 6, Sentenza n. 43188 del 22/09/2004 Ud. (dep. 04/11/2004) Rv. 230506 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - parte civile | Concessione della sospensione condizionale della pena senza subordinarla all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno - Impugnazione della parte civile - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - parte civile
La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile e gli interessi civili, ma gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato; infatti, le disposizioni contenute nell'art. 165 cod. pen., che consentono al giudice di subordinare la concessione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)