Sez. 2, Sentenza n. 2431 del 21/01/1997 Ud. (dep. 13/03/1997) Rv. 207312 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Capo della sentenza che subordina la sospensione condizionale all'eliminazione del danno - Impugnazione della parte civile - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
Le disposizioni di cui agli artt. 165 cod. pen. e 30 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, secondo le quali la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso bensì il danno criminale, vale a dire quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione (o alla messa in pericolo) del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che il capo della sentenza di condanna che dispone nei suddetti termini in ordine alla sospensione condizionale della pena non riguarda l'azione e gli interessi civili, sicché in ordine alle statuizioni che riguardino gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato la parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte civile - nella specie trattavasi di un'amministrazione comunale - avverso la decisione della Corte d'appello di revoca della statuizione del giudice di primo grado che aveva subordinato alla rimozione dei rifiuti conferiti la sospensione condizionale della pena irrogata a soggetto imputato, tra l'altro, delle contravvenzioni di esercizio di discarica e smaltimento di rifiuti speciali senza autorizzazione)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)