Sez. U, Ordinanza n. 18503 del 20/08/2009 (Rv. 609365 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Incarichi in favore di sanitari convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale - Controversie relative alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Apprezzamento discrezionale della P.A. - Presupposti - Posizione giuridica del medico - Interesse legittimo - Configurabilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di incarichi in favore di sanitari convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da medico specialistico, avente ad oggetto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, dovendosi ritenere - alla luce della regola stabilita dall'art. 23, commi 13 e 14, dell'accordo collettivo nazionale dei medici convenzionati del 23 marzo 2005, rilevante per effetto dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 1, comma 177, della legge n. 311 del 2004 - che resti rimessa alla valutazione dell'Amministrazione, in relazione alla complessiva programmazione regionale e all'attualità delle esigenze organizzative e di servizio, la scelta se disporre o meno la trasformazione del rapporto, e configurandosi, conseguentemente, la posizione giuridica del medico in termini d'interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 30/11/2004 num. 311 art. 1 com. 177 CORTE COST., Contr. Coll. 23/03/2005 art. 23 com. 13, Contr. Coll. 23/03/2005 art. 23 com. 14, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)