Sez. 4, Sentenza n. 4458 del 02/12/2005 Ud. (dep. 03/02/2006) Rv. 233240 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Intermediazione - Contenuto - Asserita indeterminatezza della norma incriminatrice - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Tra le condotte illecite punite dall'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri" puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi; attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione. (Da queste premesse, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata sotto il profilo della violazione del principio di determinatezza della norma incriminatrice e sotto quello della violazione del diritto di difesa).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)