Sez. F, Sentenza n. 33606 del 21/08/2012 Cc. (dep. 03/09/2012) Rv. 253423 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Condotta di "intermediazione" - Illeceità - Sussistenza - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In materia di stupefacenti, è punibile ex art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 a titolo di intermediazione anche chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la correttezza del provvedimento applicativo di una misura cautelare nei confronti di persona che aveva delegato il coimputato all'acquisto di sostanza stupefacente per se stesso).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)