Sez. 3, Sentenza n. 2013 del 16/01/1996 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 203836 - 01
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere | Reati di cui agli articoli 1 "quinquies" e 1 "sexies" legge 8 agosto 1985 n. 431 - Natura di reato di pericolo - Consumazione - Necessità dell'avvenuta alterazione del paesaggio - Esclusione.
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere
In materia di protezione delle bellezze naturali, (legge 8 agosto 1985 n. 431), la contravvenzione prevista dagli artt. 1 "quinquies" ed 1 "sexies" è reato di pericolo che si consuma con la realizzazione di lavori, attività o interventi privi di autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo, e prescinde da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione del paesaggio.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)