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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8452 del 31/03/2017 (Rv. 643791 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo in favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite post-trasfusionale - Presupposti per il riconoscimento - Malattia in stato di quiescenza - Assenza di sintomi - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643791-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, l'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1992, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che l'indennizzo spetta a coloro che presentino danni irreversibili che possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B, annessa al testo unico approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981. Ne consegue che, ove il soggetto, portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica da contagio HCV, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, che incidano sulla capacità di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo, in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 com. 4 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 834 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)