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Sez. 1, Sentenza n. 2688 del 06/11/1967 (Rv. 330143 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - TITOLARITA DEL DIRITTO E LEGITTIMAZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1967-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330143-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - TITOLARITA DEL DIRITTO E LEGITTIMAZIONE - DIFFERENZE.*

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'Azione, intesa l'Azione non come un diritto potestativo ad una sentenza favorevole, ma come potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o sfavorevole. Cosicche la legittimazione attiva e passiva (legitimatio ad causam) non puo essere confusa con la titolarita, attiva e passiva, del rapporto giuridico sostanziale che Forma oggetto della controversia, cosi come, piu genericamente, l'esistenza dell'Azione non puo essere confusa con la concreta sussistenza dei diritti fatti valere dalle parti nel processo. Pertanto, allorche, nel giudizio di Cassazione, cio che viene in discussione e la titolarita del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, viene prospettata una questione di merito, rispetto alla quale la Corte di Cassazione puo esercitare soltanto il normale Sindacato di legittimita, e non anche quello di merito, che le compete in tema di legittimazione processuale. (Cfr. 1698-67 massima n.328533, 684-67 massima n.326707).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)