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Sez. 3, Sentenza n. 3471 del 23/10/1969 (Rv. 343591 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343591-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZA DALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'Azione, intesa l'Azione non come un diritto potestativo ad una sentenza favorevole, ma come potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o sfavorevole. Cosicche la legittimazione attiva e passiva (legitimatio ad causam) non puo essere confusa con la titolarita, attiva e passiva, del rapporto giuridico sostanziale che Forma oggetto della controversia, cosi come, piu genericamente, l'esistenza dell'Azione non puo essere confusa con la concreta sussistenza dei diritti fatti valere dalle parti nel processo. Pertanto, allorche nel giudizio di Cassazione, cio che viene in discussione e la titolarita del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, viene prospettata una questione di merito, rispetto alla quale la Corte di Cassazione puo esercitare soltanto il normale Sindacato di legittimita, e non anche quello di merito, che le compete in tema di legittimazione processuale. (Conf 2688-67, massima n 330143).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)