Sez. L, Sentenza n. 5595 del 13/09/1986 (Rv. 448085 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - ANTICIPATO PAGAMENTO PARZIALE - AMMISSIBILITÀ - CARATTERE INDIZIARIO DI UNA NOVAZIONE DELL'ATTO RISOLUTIVO CONSENSUALE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - ANTICIPATO PAGAMENTO PARZIALE - AMMISSIBILITÀ - CARATTERE INDIZIARIO DI UNA NOVAZIONE DELL'ATTO RISOLUTIVO CONSENSUALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il fatto che il diritto alla riscossione dell'indennità di anzianità sorga alla cessazione del rapporto di lavoro non impedisce che il lavoratore ed il datore di lavoro possano, a richiesta del primo, concordare un anticipato pagamento parziale di detta indennità, in relazione al periodo di servizio già compiuto, restando peraltro escluso - alla stregua del principio della infrazionabilità dell'anzianità - che l'atto di risoluzione consensuale del rapporto a detto fine sottoscritto dalle parti possa essere assunto, di per sè solo, ad indice della novazione oggettiva del rapporto stesso, che sia continuato, inalterato nel contenuto e senza fratture temporali, fra i medesimi soggetti. (V 812/84, mass n 433034; (V 3769/77, mass n 387432; (V 2131/77, mass nn 385863 e 385864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)