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Sez. L, Sentenza n. 3769 del 17/08/1977 (Rv. 387432 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - RICHIESTA DI CORRESPONSIONE ANTICIPATA DELL'INDENNITA DI ANZIANITA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ED IN RELAZIONE AL PERIODO DI SERVIZIO GIA MATURATO - ADESIONE DEL DATORE DI LAVORO - SUCCESSIVA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO O PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI ARRICCHIMENTO ILLECITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387432-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - RICHIESTA DI CORRESPONSIONE ANTICIPATA DELL'INDENNITA DI ANZIANITA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ED IN RELAZIONE AL PERIODO DI SERVIZIO GIA MATURATO - ADESIONE DEL DATORE DI LAVORO - SUCCESSIVA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO O PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI ARRICCHIMENTO ILLECITO - INAMMISSIBILITA.*

Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda la corresponsione anticipata dell'indennita di anzianita rapportata al periodo di servizio gia compiuto e il datore di lavoro, pur conoscendo la esistenza, anche a proprio favore, del termine per l'adempimento di tale obbligazione, costituito dalla cessazione del servizio del dipendente, aderisca alla richiesta nonostante il rapporto di lavoro continui tra le parti con le reciproche obbligazioni, compresa quella del successivo maturarsi di anzianita, non puo trovare accoglimento la pretesa del datore di lavoro alla restituzione di quanto da lui erogato, e neppure puo consentirsi alcuna Azione di arricchimento illecito, ai sensi del secondo comma dell'art 1185 cod civ: tale norma, infatti, concede l'Azione di arricchimento solo al debitore che abbia pagato anticipatamente senza conoscere l'esistenza del termine a proprio favore. Ne consegue che il datore di lavoro, non solo non puo pretendere la restituzione della somma erogata a titolo di anticipato pagamento dell'indennita di anzianita, ma neppure ripetere gli interessi legali, non potendo questi costituire un'autonoma causa di utilita per il creditore, diversa dal suo arricchimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1185, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)