Sez. U, Ordinanza n. 24032 del 24/07/2026 (Rv. 679481-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Affidamento in concessione del bene pubblico - Contratto attivo - Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) - Applicazione diretta - Esclusione - Rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice - Necessità - Conseguenze - Giurisdizione amministrativa.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'affidamento in concessione di un bene pubblico, anche se finalizzato alla sottoscrizione di un contratto attivo (nella specie, un contratto di affitto agrario), ossia che non prevede alcun impegno di spesa per la P.A. e, pertanto, escluso dall'applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023, cd. codice dei contratti pubblici, deve comunque avvenire, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo codice, nel rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, rendendo necessaria - specie in presenza di una pluralità di aspiranti - l'adozione di una procedura comparativa ispirata ai canoni di trasparenza, imparzialità e concorrenza, con la conseguenza che l'impugnativa degli atti amministrativi emanati in riferimento ad essa - quali l'esclusione dalla procedura e l'aggiudicazione in favore di altro concorrente - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 1, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 2, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 3, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)