Sez. U - , Ordinanza n. 7219 del 13/03/2020 (Rv. 657442 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attività negoziale della P.A. - Evidenza pubblica - Riparto di giurisdizione - Criteri - Pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento di affidamento in concessione e conseguente inefficacia del contratto - Limitazione degli effetti della pronuncia alle prestazioni ancora da eseguire - Prestazioni precedentemente eseguite - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nel settore dell'attività negoziale della P.A., appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, sono devolute al giudice ordinario; l'asse della giurisdizione non è spostato dall'intervento, tra le parti, di sentenza del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento di affidamento in concessione, con conseguente dichiarazione d'inefficacia del contratto limitata, ex art. 121, comma 1, c.p.a., alle prestazioni ancora da eseguire, atteso che in tale caso le prestazioni già eseguite restano legate dal sinallagma contrattuale e rimangono sottoposte alla disciplina privatistica che le regolava prima, continuando a collocarsi nella fase esecutiva del contratto, quindi al di fuori dal raggio di applicazione della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., non venendo in rilievo l'esercizio di poteri discrezionali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 121 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)