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Sez. L, Sentenza n. 1853 del 02/04/1981 (Rv. 412545 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO ORDINATO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - CREDITO DI LAVORO - QUESTIONE RELATIVA AL SOPRAVVENUTO CARATTERE DI STABILITA DEL RAPPORTO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412545-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO ORDINATO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - CREDITO DI LAVORO - QUESTIONE RELATIVA AL SOPRAVVENUTO CARATTERE DI STABILITA DEL RAPPORTO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di prescrizione di un credito di lavoro, la questione relativa all'epoca in cui il rapporto ha acquistato carattere di stabilita non e deducibile per la prima volta in Sede di legittimita, involgendo essa un'indagine di fatto che esorbita dai limiti funzionali del giudizio di Cassazione. (V 3599/77, mass n 387203).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)