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Sez. L, Sentenza n. 25 del 03/01/1986 (Rv. 443665 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - STABILITÀ DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443665-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - STABILITÀ DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

Costituisce accertamento di fatto incensurabile in Sede di giudizio di legittimità - se sorretto da congrua e logica motivazione - la valutazione del giudice del merito in ordine alla stabilità, o meno, del rapporto di lavoro al fine di far discendere da ciò la decorrenza, o meno, del termine di prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto. (fattispecie relativa al C.C.n.L. 1 luglio 1975 per i dipendenti delle imprese di Assicurazione). (V 73/84, mass n 432333; (V 7248/83, mass n 431849; (V 1853/81, mass n 412545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Contr. Coll. 01/07/1975 num. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)