Sez. 1, Sentenza n. 6956 del 06/07/1999 (Rv. 528303 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Violazione del disposto dell'art. 12 del d.P.R. n. 148 del 1988 - Presupposti - Fattispecie in tema di incarico diretto al reperimento di un gruppo di finanziamento di una grande impresa.
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il rapporto di mediazione ricorre quando intercorra un'interposizione neutra ed imparziale tra contraenti, diretta a "metterli in relazione", appianandone le divergenze e favorendone l'intesa, alla cui sola conclusione è connesso il diritto al compenso (la S.C. ha così confermato la sentenza del pretore che aveva annullato, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il decreto del Ministro del Tesoro con il quale era stata inflitta la sanzione pecuniaria amministrativa - per violazione dell'art. 12 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, abrogato dall'art. 34 della legge 24 aprile 1998, n. 128 - ad un soggetto al quale era stato assegnato un incarico di studio e consulenza, diretto al reperimento di un gruppo di finanziamento di una grande impresa ed all'aumento di capitale di quest'ultima, non rapportabile allo schema giuridico della mediazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 12, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 32 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)