Sez. 1, Sentenza n. 13941 del 08/01/2015 Ud. (dep. 02/04/2015) Rv. 263065 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | Assoluzione dell'imputato in primo grado ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. - Parte civile costituita - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza - Effetti - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI
La parte civile costituita è legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato pronunciata ex art. 129, comma secondo, stesso codice, in relazione a reato a quella data già prescritto, ma al solo scopo di rimuoverne l'efficacia di giudicato nell'azione di danno nei suoi confronti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio ai soli effetti civili la sentenza emessa ex art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., dopo aver ravvisato nella stessa vizi di motivazione, ed ha conseguentemente dichiarato, sempre limitatamente a tali effetti, estinto il reato per prescrizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)