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Sez. 2 - , Sentenza n. 22170 del 24/04/2019 Ud. (dep. 21/05/2019) Rv. 275589 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | Appello della parte civile a seguito di sentenza di proscioglimento emessa in primo grado - Sentenza di nullità per diversità del fatto e trasmissione degli atti al pubblico ministero - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275589-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI

In tema di giudizio di appello instaurato dalla parte civile a seguito di sentenza di proscioglimento emessa in primo grado, il giudice non può pronunciare una declaratoria di nullità in applicazione analogica dell'art. 604 cod. proc. pen. per diversità del fatto e trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda per il differente reato, atteso che l'oggetto del giudizio incardinato ex art. 576 cod. proc. pen. è la sola eventuale responsabilità civile dell'imputato, mentre del tutto estranea è ogni statuizione relativa all'azione penale, sulla quale si è definitivamente formato il giudicato per assenza di appello del pubblico ministero

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)