Sez. U, Sentenza n. 3261 del 29/04/1988 (Rv. 458694 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - APPELLO IMMEDIATO - INAMMISSIBILITÀ - APPELLO SUCCESSIVO - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - APPELLO IMMEDIATO - INAMMISSIBILITÀ - APPELLO SUCCESSIVO - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
Nel rito del lavoro, l'appello immediato, con riserva dei motivi, avverso il dispositivo della sentenza del pretore, previsto dallo art. 433 secondo comma cod. proc. civ. al fine di consentire al debitore esecutato di ottenere la sospensione dell'esecuzione, non consuma il potere d'impugnazione, e, pertanto, ove sia inammissibile, come nel caso in cui non sia stato ancora compiuto il primo atto dell'esecuzione forzata, non osta alla valida instaurazione del giudizio di gravame con atto successivo, ivi incluso quello di presentazione dei motivi, purché munito dei requisiti prescritti dall'art. 434 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 414 cod. proc. civ.). (V 6272/87, mass n 454557; (V 6169/84, mass n 437810).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)