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Sez. 1, Sentenza n. 4648 del 26/05/1997 (Rv. 504683 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Credito del professionista - Credito per rivalsa I.V.A. - Sua mancata inclusione nel piano di riparto parziale - Conseguente azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità nei confronti della curatela fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504683-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

Il professionista, al quale nel piano di riparto parziale sia stata assegnata per prestazioni professionali una somma non comprensiva del credito per rivalsa I.V.A., potendo proporre reclamo al tribunale fallimentare ex art. 26 legge fall. avverso il decreto con il quale il giudice delegato ha reso esecutivo il piano di riparto, non può proporre domanda di accertamento e declaratoria di arricchimento senza causa della curatela fallimentare per la somma corrispondente all'importo della rivalsa I.V.A..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)