Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 24/02/1995 (Rv. 490681 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Provvedimenti del giudice delegato in materia di riparto - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Pronuncia del Tribunale in sede di reclamo - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
La sentenza n. 47 del 1981 della Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità dell'art. 26 legge fall. nella parte in cui assoggetta a reclamo, senza assicurare adeguate garanzie di difesa, i provvedimenti decisori del giudice delegato in tema di riparto, non ha tolto di mezzo detto reclamo dall'ordinamento giuridico, ma soltanto caducato taluni profili della sua disciplina, profili che restano regolamentati dalle disposizioni generali per i procedimenti in camera di consiglio, potenzialmente applicabili in ogni tipo di procedimento camerale. Ne deriva che il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non è ammissibile contro i decreti del giudice delegato in materia di riparto, giacché non definitivi, ancorché dotati di decisorietà, bensì contro la pronuncia del Tribunale fallimentare emessa in sede di reclamo contro i decreti stessi, in quanto trattasi di pronunzia definitiva oltre che dotata di "vis decisoria".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)