Sez. 1, Sentenza n. 5185 del 04/05/1993 (Rv. 482221 - 01)
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Atti discrezionali | G.E.P.I. - Interventi per la gestione di partecipazioni industriali ed il risanamento di imprese - Mancata attuazione - Diritto soggettivo - Lesione - Configurabilità - Esclusione - Azione risarcitoria - Improponibilità.
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Atti discrezionali
La G.E.P.I., istituita con legge 22 marzo 1971, n. 184, è una società finanziaria per azioni che opera - sulla base di direttive del C.I.P.I. - per la gestione di partecipazioni industriali ed il risanamento di imprese in temporanea difficoltà, attraverso vari interventi attuati in forza di ampio margine di apprezzamento delle situazioni in cui si ritiene di operare. Pertanto, la mancata attuazione di tali interventi, previsti da norme preordinate alla tutela di interessi pubblici, non configura la lesione di un diritto soggettivo, con conseguente improponibilità di un'azione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/03/1971 num. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)