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Sez. L, Sentenza n. 6721 del 03/05/2003 (Rv. 562558 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Reimpiego dei lavoratori tramite intervento della Gepi - Diritto alla rioccupazione - Decorrenza - Diritto al risarcimento per il ritardo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562558-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Nell'ipotesi di intervento della GEPI per il reimpiego dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ubicate nel Mezzogiorno, la legge 28 novembre 1980 n. 784 prevede la rioccupazione a seguito di un procedimento che si perfeziona, dopo la costituzione di una nuova società, con deliberazione del CIPI in cui sono specificati il numero dei lavoratori licenziati dei quali è autorizzata l'assunzione e le modalità temporali dell'intervento autorizzato; correlativamente sorge un diritto soggettivo perfetto dei lavoratori al reimpiego nei termini previsti e al risarcimento del danno derivato dal ritardo imputabile alla GEPI.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 784 art. 1, Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST., Legge 22/03/1971 num. 184, Decreto Legge 30/01/1976 num. 9 art. 1, Legge 29/03/1976 num. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)