Sez. 5, Sentenza n. 81 del 08/10/1982 Ud. (dep. 07/01/1983) Rv. 156788 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI FATTO - SOGGETTO ATTIVO DEL REATO - È TALE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI FATTO - SOGGETTO ATTIVO DEL REATO - È TALE.*
Anche l'amministratore di fatto di una società può essere ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta, dovendosi in questa materia aver riguardo, più che al criterio obbiettivo inerente alla rappresentanza legale dell'ente, alla concreta sussistenza del potere di gestione del patrimonio sociale. (Conf mass n 144882; (Conf mass n 142852).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)