Sez. 5, Sentenza n. 9441 del 10/07/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166410 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI FATTO - RESPONSABILITÀ DIRETTA O A TITOLO DI CONCORSO - FATTISPECIE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI FATTO - RESPONSABILITÀ DIRETTA O A TITOLO DI CONCORSO - FATTISPECIE.*
In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di fatto risponde del reato di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. Non quale terzo estraneo in concorso con gli organi legali della società, ma quale diretto destinatario della norma con riferimento alle concrete funzioni esercitate autonomamente o come correo. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sufficiente la contestazione ex art. 110 cod. pen. a un terzo estraneo ritenuto poi in sentenza amministratore di fatto). (V mass n 156788; (V mass n 153256).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)