Sez. 3, Sentenza n. 2506 del 24/11/1970 (Rv. 348798 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITA DEL VIZIO - ECCEZIONI IN SENSO LATO - ESCLUSIONE DEL DIFETTO - FATTISPECIE IN TEMA DI NULLITA DEL PRECETTO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITA DEL VIZIO - ECCEZIONI IN SENSO LATO - ESCLUSIONE DEL DIFETTO - FATTISPECIE IN TEMA DI NULLITA DEL PRECETTO.*
Il vizio di ultra o extra petizione sussiste solo quando il giudice interferendo sul potere dispositivo delle parti, pronunzi oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, ovvero su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio e non siano rilevabili di ufficio, con la conseguente attribuzione di un bene non richiesto o diverso da quello domandato e puo in particolare, configurarsi, quanto alle eccezioni, solo rispetto alle cosi dette eccezioni in senso proprio, che si concretano in corrispondenti diritti potestativi, lasciati, quanto al loro Esercizio alla discrezione del rispettivo titolare, in quanto, solo per esse si richiede una manifestazione di volonta della parte convenuta affinche un fatto possa entrare a far parte della res in iudicium deducta, sottoposta alla cognizione del giudice, e non anche rispetto alle eccezioni in senso lato, concernenti la inesistenza di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere dall'attore. Cosicche il giudice resta libero non soltanto di individuare la esatta natura dell'Azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle che all'uopo furono prospettate dalle parti, ma di rilevare altresi, anche di ufficio, la Mancanza degli elementi che condizionano l'efficacia costitutiva o estintiva della pretesa fatta valere in giudizio, rientrando tutto cio nel potere dovere che gli e demandato allorche egli, nell'Esercizio della funzione giurisdizionale, procede all'esatta applicazione della legge nel caso concreto. (nella specie, e stato escluso che sia incorso nel vizio di ultrapetizione il giudice di merito il quale, in Sede di opposizione a precetto per mancata indicazione nel precetto medesimo della data di notificazione del titolo esecutivo, aveva dichiarato la sanatoria della nullita dedotta ex art 480, comma secondo cod proc civ, in virtu del principio generale secondo il quale non puo pronunciarsi la nullita dell'atto che ha raggiunto lo scopo destinatogli). (V 2371'68, mass n 334718).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)