Sez. 2, Sentenza n. 2371 del 09/07/1968 (Rv. 334718 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITA DEL VIZIO - ECCEZIONI IN SENSO LATO - NON CONFIGURABILITA DEL VIZIO - FATTISPECIE IN TEMA DI QUALIFICAZIONE DELLO INFORTUNIO IN ITINERE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITA DEL VIZIO - ECCEZIONI IN SENSO LATO - NON CONFIGURABILITA DEL VIZIO - FATTISPECIE IN TEMA DI QUALIFICAZIONE DELLO INFORTUNIO IN ITINERE.*
Il vizio di ultra o extra petizione sussiste solo quando il giudice interferendo sul potere dispositivo delle parti, pronunzi oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, ovvero su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio e non siano rilevabili di ufficio, con la conseguente attribuzione di un bene non richiesto o diverso da quello domandato e puo, in particolare, configurarsi - quanto alle eccezioni - solo rispetto alle C.d. eccezioni in senso proprio, che si concretano in corrispondenti diritti potestativi, lasciati, quanto al loro Esercizio, alla discrezione del rispettivo titolare, in quanto, solo per esse si richiede una manifestazione di volonta della parte convenuta affinche un fatto possa entrare a far parte della res in iudicium deducta, sottoposta alla cognizione del giudice, e non anche rispetto alle eccezioni in senso lato, concernenti la inesistenza di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere dall'attore. Cosicche il giudice resta libero non soltanto di individuare la esatta natura della Azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle che all'uopo furono prospettate dalle parti, ma di rilevare altresi, anche di ufficio, la Mancanza degli elementi che condizionano l'efficacia costitutiva o estintiva della pretesa fatta valere in giudizio, rientrando tutto cio nel potere-dovere che gli e demandato allorche egli, nell'Esercizio della funzione giurisdizionale, procede all'esatta applicazione della legge nel caso concreto. (nella specie e stato escluso che i giudici del merito fossero incorsi in ultra-petizione per avere proceduto, senza una formale ed esplicita richiesta delle parti, alla qualificazione dell'infortunio in itinere). (Conf., sulla prima parte, 2403-66, massima n. 324651).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)