Sez. 3, Sentenza n. 1432 del 30/05/1963 (Rv. 262145 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - COSTRUZIONI EDILIZIE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - DANNI A TERZI ESTRANEI.*
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - COSTRUZIONI EDILIZIE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - DANNI A TERZI ESTRANEI.*
L'inosservanza della norma contenuta nell'art 68 del DPR n 164 del 1956 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, poiche recepisce una regola precauzionale di comune esperienza e prudenza in ordine allo svolgimento di attivita potenzialmente dannose, puo assumersi a fondamento della responsabilita aquiliana dell'impresa costruttrice non soltanto nei confronti degli operai addetti ai lavori, ma anche nei confronti dei terzi che vengano a trovarsi nell'ambito di svolgimento dell'attivita del costruttore. (nella specie, e stato ritenuto che non poteva non ritenersi contrario ad un elementare dovere di prudenza il fatto di avere lasciato prive di stabile e conveniente riparo, in una costruzione aperta allo accesso non solo degli operai addetti al lavoro ma anche di estranei, le aperture prospicienti il vuoto da una delle quali era precipitata nel vuoto una persona, deceduta in seguito alle lesioni riportate).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)