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Sez. 3, Sentenza n. 9200 del 30/08/1995 (Rv. 493822 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - AD ESTRANEO AL RAPPORTO DI LAVORO | Inosservanza delle norme di prevenzione infortuni - Infortunio occorso a terzo estraneo - Responsabilità del datore di lavoro - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493822-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - AD ESTRANEO AL RAPPORTO DI LAVORO

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro (nella specie la S.C. in applicazione del principio surriportato ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del gestore di una stazione di servizio per le lesioni riportate da persona non addetta ai lavori a seguito della caduta nella buca dei meccanici che era stata lasciata aperta, in tempo di notte e senza segnalazione, senza l'osservanza delle cautele prescritte dall'art. 10 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 247).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 247 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)