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Sez. 3, Sentenza n. 9700 del 18/06/2003 (Rv. 564370 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Violazione della tariffa professionale - Indicazione specifica dell'errore compiuto dal giudice di merito - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564370-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI

La liquidazione delle spese giudiziali, che si assuma essere avvenuta in violazione della tariffa, può essere censurata con il ricorso per cassazione soltanto attraverso la specificazione degli errori commessi dal giudice, precisandosi ciò che si ritiene dovuto e liquidato in difetto o in eccesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)