Sez. 3, Sentenza n. 14744 del 26/06/2007 (Rv. 597890 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione contro la pronuncia relativa alla liquidazione delle spese del giudizio - Deduzione di violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese asseritamente documentate - Obbligo di specificazione degli errori commessi dal giudice e di precisazione delle voci di tabella degli onorari e diritti di procuratore ritenute violate e delle singole spese non riconosciute - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)