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Sez. L, Sentenza n. 12413 del 23/08/2003 (Rv. 566214 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Nel procedimento di appello - Criteri.
Stato
decisa il 2003-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566214-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello va effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non giĆ  separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)