Sez. L, Sentenza n. 12413 del 23/08/2003 (Rv. 566214 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Nel procedimento di appello - Criteri.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello va effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non giĆ separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)