Sez. 3, Sentenza n. 12963 del 04/06/2007 (Rv. 597604 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Riforma totale o parziale della sentenza impugnata - Dovere del giudice di appello di disciplinare nuovamente le spese - Sussistenza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)