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Sez. 5, Sentenza n. 12226 del 21/10/1998 Ud. (dep. 23/11/1998) Rv. 211928 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Modifica ex legge n. 234 del 1997 - Limiti e ragione dell'incriminazione - Reato più grave - Falso in atto pubblico - concorso formale - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211928-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

In materia di abuso di ufficio, la novella di cui alla Legge n. 234 del 1997 ha circoscritto l'incriminazione al fatto del P.U. che, in violazione di norme di legge o di regolamento, procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale a sè o ad altri (od un danno ingiusto), salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. Con l'avverbio "intenzionalmente", correlato al "verbo" procura, la lettera della legge intende che la volontà debba essere diretta proprio a cagionare l'evento. La "ratio" dell'incriminazione è pertanto circoscritta ad una violazione di norme da parte del P.U. che non sia già punita con una sanzione più grave, in quanto strumentale ad un evento patrimoniale penalmente illecito, escludendo così da censura l'attività amministrativa in quanto meramente affetta da vizi di legittimità. Pertanto, nel limite in cui l'abuso si ritenga commesso con la condotta di falso in atto pubblico che integra reato più grave, vi è assorbimento e non concorso formale di reati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Legge 16/07/1997 num. 234 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)