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Sez. U, Sentenza n. 2 del 04/01/1993 (Rv. 480132 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratti della P.A. - In genere | Contratti di appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Relative controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - P.A. - Manifestazione con apposito procedimento della volontà di recedere dal rapporto - Appaltatore - Richiesta di annullamento del provvedimento di recesso - Incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480132-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratti della P.A. - In genere

Le controversie nascenti dall'esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche, soggetti alla disciplina degli appalti di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali ed autorelativi della Pubblica Amministrazione, anche quando questa manifesti con apposito procedimento la volontà di recedere dal rapporto, in virtù della facoltà conferitale dall'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, alleg. F, e senza che la giurisdizione del giudice ordinario sulla sussistenza dei fatti legittimanti a siffatto recesso, che non comporta esplicazione di poteri pubblicistici, possa venir meno per avere l'appaltatore personalmente domandato l'annullamento del detto provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)