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Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 07/02/2007 (Rv. 599850 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Confisca di prevenzione di immobile successiva alla dichiarazione di fallimento - Conseguente acquisizione al patrimonio dello Stato a titolo originario - Provvedimento di sequestro, necessariamente precedente la confisca - Trascrizione in epoca anteriore al fallimento - Opponibilità alla massa dei creditori - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599850-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, è opponibile alla massa dei creditori l'acquisizione al patrimonio dello Stato a titolo originario, per effetto della sopravvenuta confisca del bene disposta in un procedimento di prevenzione antimafia, ove il sequestro di prevenzione, che necessariamente precede la confisca, sia stato trascritto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. In tale ipotesi, infatti, gli effetti della confisca retroagiscono al momento del sequestro, secondo la "ratio" dell'art. 2906 cod. civ., che estende al creditore sequestrante la tutela riservata al creditore pignorante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2906, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)