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Sez. 1, Sentenza n. 1249 del 24/04/1968 (Rv. 332762 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI- DELIBERAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - ATTI DI CONTROLLO DEGLI ORGANI TUTORI - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - REVOCA DELLE DELIBERAZIONI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1968-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332762-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI- DELIBERAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - ATTI DI CONTROLLO DEGLI ORGANI TUTORI - ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - REVOCA DELLE DELIBERAZIONI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando la controversia ha per oggetto un preteso Esercizio illegittimo del potere discrezionale, conferito alla pubblica amministrazione, di incidere sulla posizione soggettiva del privato, modificandola o eliminandola spetta invece al giudice ordinario se viene negata l'esistenza di quel potere ovvero si sostiene che e stato esercitato al di fuori dei limiti posti dalle norme che lo regolano, sempre che in entrambe le ipotesi il preteso diritto sia configurabile come tale in base all'ordinamento e che i presupposti negativi del potere, e quelli dell'Azione o dell'eccezione, trovino in concreto sostanziale aderenza nelle Disposizioni di legge. Pertanto, posto che l'atto di controllo sulle deliberazioni delle amministrazioni comunali puo essere annullato ad opera delle stesse autorita che lo ha emesso ma non puo essere revocato, non avendo l'organo tutorio Competenza ex officio di ritornare sull'atto controllato, nella prima ipotesi (annullamento), venendo in contestazione la legittimita del potere discrezionale spettante all'amministrazione, la controversia incide su posizioni di interesse legittimo, riservato alla cognizione del giudice amministrativo nella seconda ipotesi (revoca), essendo inesistente il potere discrezionale, la controversia incide su posizioni di diritto soggettivo, riservato al giudice ordinario. (sulla prima parte V. 2785-66, massima n. 325303).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 03/03/1934 num. 383 art. 296 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)