Sez. U, Sentenza n. 2785 del 22/11/1966 (Rv. 325303 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO ED INTERESSE LEGITTIMO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO ED INTERESSE LEGITTIMO.*
Ai fini della distinzione fra la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, si ha diritto soggettivo del privato nei confronti della pubblica amministrazione quando l'amministrazione stessa e vincolata da un determinato Obbligo imposto non in funzione dei fini pubblici perseguiti, ma nell'interesse diretto del privato, a tutela diretta ed immediata di una posizione giuridica di costui e pertanto non sopprimibile ne limitabile; mentre, per converso, il diritto si affievolisce o degrada a interesse legittimo, se alla pubblica amministrazione sia conferito un potere discrezionale che l'autorizza ad incidere sulla posizione soggettiva del privato. In applicazione di tale criterio, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando la controversia ha per oggetto un preteso Esercizio illegittimo del potere discrezionale sotto il profilo della Competenza, della Forma o del contenuto; mentre spetta al giudice ordinario sia se si contesti in radice l'esistenza del potere discrezionale, sia se si assuma che esso e stato esercitato al di fuori dei limiti che lo regolano e sempre che il preteso diritto sia astrattamente configurabile come tale, con riferimento specifico alla disciplina legale della materia controversa.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)