Sez. 1, Sentenza n. 16610 del 03/07/2013 (Rv. 627145 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Condizioni - Fondamento - Successive operazioni sul conto - Rilevanza - Prova che il denaro sia rimasto nella disponibilità del correntista - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Le rimesse intervenute sul conto corrente, che presenti un saldo negativo, sono revocabili, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. (nella formulazione anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto qualsiasi versamento effettuato in presenza di un debito scaduto ed immediatamente esigibile costituisce un pagamento (totale o parziale) di quel debito; né il fatto che il debitore abbia successivamente continuato ad operare sul conto può far venir meno l'effetto solutorio già realizzato, a meno che non vi sia la prova che il denaro versato sia rimasto nella disponibilità del correntista (come accade nelle cd. partite bilanciate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)