Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 28/02/2007 (Rv. 594999 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse in conto corrente bancario - Natura solutoria - Contestazione - Natura giuridica - Eccezione - Esclusione - Conseguenze - Prova - Onere a carico del curatore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, incombe al curatore del fallimento l'onere di fornire la prova della natura solutoria del versamento, nonchè del presupposto della stessa, costituito dall'esistenza di uno scoperto del conto: la contestazione da parte della banca della natura solutoria della rimessa non integra infatti gli estremi dell'eccezione in senso sostanziale, in quanto tende a negare l'esistenza dei presupposti per la revocatoria del versamento, e si traduce quindi nella contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, con la conseguenza che l'onere probatorio rimane fermo a carico dell'attore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)